Statuto AlieStese

Art. 1 – Denominazione e sede

È costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l’associazione di promozione sociale denominata ‘’ASSOCIAZIONE ALIESTESE APS’’ con sede in Via Cal de Livera n° 134 a Vittorio Veneto (TV).

Art. 2 – Finalità

Aliestese è un’Associazione culturale senza fini di lucro, la cui attività si esprime nella forma di interessi collettivi degni di tutela da parte della comunità, di norma, nei limiti territoriali della Regione Veneto. In particolare l´Associazione si prefigge di favorire la conoscenza del musical come forma musicale (sia dal punto di vista strutturale che storico); promuovere l’analisi e conoscenza della relazione linguaggio verbale – linguaggio musicale; favorire relazioni fra pari e gli scambi fra ragazzi di età diverse; promuovere, attraverso iniziative specifiche, la documentazione di esperienze educative e formative; creare un tessuto di relazioni efficaci con i soggetti del territorio che a diverso titolo si occupano del tema; sviluppare il senso di appartenenza, responsabilità e rispetto della persona potenziando le capacità e il desiderio di partecipazione; fare maturare nei ragazzi il senso di appartenenza che si manifesta anche nell´impegno civile e politico. L’Associazione è apartitica, aconfessionale e non ha fini di lucro. Le attività sono svolte attraverso prestazioni rese dai propri aderenti, in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite la formazione di gruppi operativi all’interno dell’Associazione, operanti nell’intero territorio regionale, oltre che nazionale ed estero. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, anche in forma indiretta, essere divisi tra gli associati. L’Associazione si dichiara disponibile a collaborare a norma del presente Statuto con Enti, Associazioni a carattere sociale e culturale, prestando l’opera dei propri associati.

Art. 3 – Durata e scioglimento

La durata dell’Associazione è prevista a tempo indeterminato. Essa potrà essere anticipatamente sciolta con delibera dell’Assemblea degli associati che avrà effetto non prima di novanta giorni dalla data della delibera stessa. In caso di scioglimento, estinzione o cessazione dell’Associazione, i beni che residuano dopo la liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Art. 4 – Soci

Possono essere soci tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi, e che, fatta domanda di iscrizione e versata la quota associativa, accettano di rispettare il presente Statuto e l’eventuale regolamento. I soci si distinguono in: Ordinari, Giovani, Fondatori ed Onorari. I soci Ordinari e Giovani sono quei cittadini, in possesso di requisiti morali idonei all’attività che viene svolta dall’associazione stessa ed alle sue finalità, che presentano domanda scritta al Consiglio Direttivo indicando i dati anagrafici, recapito telefonico ed indirizzo e-mail. Sono soci Giovani le persone di età inferiore a 25 anni. Tutti i nuovi soci sono ammessi all’Associazione a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo, che decide a maggioranza con votazione segreta e ne informa l’Assemblea nella sua successiva riunione. Tali soci sono tenuti al pagamento di una quota annuale nella misura e nei termini stabiliti dall’Assemblea. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la responsabilità genitoriale sul medesimo. Il titolo di socio “Fondatore” può essere attribuito dal Consiglio Direttivo a coloro che figurano nell’Atto costitutivo; anche per essi è dovuto il pagamento della quota annuale. Il titolo di socio “Onorario” viene deliberato dal Consiglio Direttivo all’unanimità, a coloro che condividano gli scopi dell’Associazione e conferiscano alla stessa particolare prestigio morale: non hanno potere di voto in Assemblea, possono però partecipare alla vita sociale dell’Associazione pur rimanendo esclusi dal versamento della quota sociale annuale. I soci, durante lo svolgimento delle attività, godono della garanzia assicurativa contro i rischi e con i massimali di copertura deliberati annualmente dall’associazione territoriale cui l’Associazione fosse affiliata. Qualora l’Associazione non sia affiliata ad alcun’altra associazione territoriale, i suddetti massimali di copertura saranno deliberati dal Consiglio Direttivo. È esclusa ogni partecipazione alla vita sociale che possa qualificarsi come temporanea e comunque limitata.

Art. 5 – Diritti e doveri dei soci

Il socio maggiorenne ha il diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletto negli stessi, di partecipare alle Assemblee, a tutte le attività dell’Associazione, e di godere di tutti i benefici che sono citati nel presente Statuto. I soci, compiuti i diciotto anni, hanno diritto di voto nelle Assemblee. Il socio deve versare la quota sociale, rispettare il presente Statuto e l’eventuale regolamento interno. La quota sociale non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art. 6 – Recesso ed esclusione dei soci

I soci sono espulsi su decisione del Consiglio Direttivo: – quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti interni; – quando si rendano morosi senza giustificato motivo nel pagamento delle quote associative eventualmente stabilite di anno in anno dall’Assemblea; – quando tengano un comportamento tale da arrecare danni morali o materiali all’associazione. I provvedimenti di espulsione di cui sopra dovranno essere comunicati al Socio dichiarato decaduto, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione potrà ricorrere all’Assemblea dei Soci mediante raccomandata inviata al Presidente dell’Associazione. Il socio in ogni tempo può recedere dall’Associazione comunicando la sua volontà al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata A/R, dando almeno 30 (trenta) giorni di preavviso. Il socio che per qualsiasi motivo cessi di far parte dell’Associazione perde qualsiasi diritto sul patrimonio sociale.

Art. 7 – Organi dell’associazione

Gli Organi dell’Associazione sono: a) l’Assemblea dei soci; b) il Presidente; c) il Consiglio Direttivo. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Art. 8 – Assemblea

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è formata da tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale. Per i soci minori di età, il diritto di voto in Assemblea è esercitato, sino al compimento del diciottesimo anno di età, dall’esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi o dai soggetti che ne hanno la rappresentanza legale, se diversi dai genitori. È esclusa la partecipazione del minore all’elettorato passivo. Il genitore esercita il diritto di voto dei figli minori, nella misura massima di tre, senza necessità di delega. Le Assemblee possono essere ordinarie e straordinarie. L’Assemblea ordinaria è indetta dal Presidente almeno una volta all’anno, mediante comunicazione scritta o a mezzo di strumenti informatici e diretta a ciascun socio e con pubblicizzazione nel sito web dell’Associazione, contenente l’ordine del giorno ed il luogo di riunione, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza. L’Assemblea può essere inoltre convocata su domanda firmata da almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. L’Assemblea straordinaria viene convocata, con le medesime modalità dell’Assemblea ordinaria, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto, sull’eventuale scioglimento anticipato e per eventuali spese straordinarie. Sono consentiti l’intervento all’assemblea e l’espressione del voto in via elettronica, mediante mezzi di telecomunicazione, tramite i quali sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota. Tali mezzi saranno di volta in volta approvati preventivamente dal Consiglio Direttivo.

Art. 9 – Compiti dell’assemblea

L’Assemblea ha il compito di: a) valutare e approvare la Relazione Morale del Presidente; b) valutare e approvare il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo annualmente predisposti dal Consiglio Direttivo dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, entro il mese di aprile di ciascun anno; c) eleggere il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo; d) stabilire l’entità della quota associativa; e) modificare il presente Statuto; f) deliberare su quant’altro demandatole per legge o per Statuto o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Art. 10 – Validità dell’assemblea

L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando intervenga o sia rappresentata la maggioranza dei soci regolarmente iscritti, ed in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, con la presenza di qualsiasi numero di soci, in proprio o in delega. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone, o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno. L’Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza, anche tramite delega, della maggioranza dei soci regolarmente iscritti e con decisione deliberata a maggioranza dei voti validamente espressi; scioglie l’Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci. A ciascuno dei soci spetta un solo voto; ogni socio potrà farsi rappresentare all’Assemblea da un altro socio, purché presenti delega scritta e non più di una. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di due associati. Al genitore socio che eserciti il diritto di voto per conto dei figli minori non possono essere conferite deleghe da parte di altri associati.

Art. 11 – Verbalizzazione

Le discussioni e deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente. Ogni socio ha il diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Art. 12 – Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto di un numero di membri non inferiore a tre né superiore a undici liberamente eletti tra tutti i soci maggiorenni. Ogni membro può essere rieletto. Il numero dei consiglieri viene stabilito dall’Assemblea stessa. Le riunioni sono valide quando sia presente almeno la maggioranza dei componenti del Consiglio. Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio. Le votazioni avvengono per voto palese, salvo i casi di deliberazioni riguardanti singole persone o distribuzione di cariche sociali, per le quali può essere adottato il metodo del voto segreto. Non è ammesso il voto per rappresentanza. Il Consiglio Direttivo, eletto dall’Assemblea, nominerà nel suo seno, a scrutinio segreto, il Segretario, il Vicepresidente ed il Tesoriere. Il Segretario redige e sottoscrive i verbali delle sedute del Consiglio, nonché dà esecuzione alle deliberazioni degli stessi; il Tesoriere tiene i conti di cassa, effettua e sorveglia la riscossione delle entrate ed esegue i pagamenti su mandato del Consiglio ovvero del Presidente. Ai singoli consiglieri possono essere demandati compiti organizzativi in relazione alle singole attività svolte dall’Associazione. Le cariche sono onorifiche e gratuite. Non sono previste remunerazioni ad esclusione del rimborso delle spese eventualmente sostenute per lo svolgimento del mandato. Il Consiglio Direttivo così nominato resterà in carica quattro anni. In caso di dimissioni contestuali della maggioranza dei consiglieri, i consiglieri ancora in carica dovranno entro trenta giorni convocare l’Assemblea che provvederà a rieleggere l’intero Consiglio. In caso di dimissioni plenarie del Consiglio Direttivo, le stesse saranno effettive solamente dal giorno successivo a quello di convocazione dell’Assemblea ordinaria che eleggerà il nuovo Consiglio Direttivo. In caso di dimissioni di componenti del Consiglio questi saranno sostituiti con soci che in sede di elezioni abbiano conseguito il maggior numero di voti dopo l’ultimo eletto. In caso di dimissioni del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario o del Tesoriere. il Consiglio provvede alla nomina o nuova elezione in seno al Consiglio stesso. Il Consiglio Direttivo amministra, con i più ampi poteri l’Associazione ed in particolare: – propone l’ammontare delle quote sociali per ogni esercizio; – propone la nomina o esclusione dei soci; – redige i programmi delle attività dell’Associazione in conformità con le direttive dell’Assemblea; – cura l’esecuzione delle delibere assembleari; – redige i bilanci e rendiconti; – redige progetti per la destinazione del residuo attivo di gestione non vincolato a riserva; – cura le convocazioni e lo svolgimento delle Assemblee sociali; – compie tutti gli atti  di ordinaria amministrazione relativi alla gestione dell’attività sociale in maniera da assicurare il perseguimento degli scopi sociali nel migliore modo possibile; – formula gli eventuali regolamenti interni; – favorisce la partecipazione dei Soci alla vita dell’Associazione in conformità con gli scopi sociali.

Art. 13 – Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione, convoca e presiede le Assemblee e le riunioni del Consiglio Direttivo, sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Viene eletto dall’Assemblea, senza alcuna predeterminazione e senza determinazione da parte di soggetti esterni all’Associazione; egli rappresenta l’Associazione nei confronti dei terzi, cura l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza può compiere atti di straordinaria amministrazione ed esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica dello stesso alla prima riunione. Sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello Statuto e degli eventuali regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità. È autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni. Il Presidente può anche conferire ad altri soci il potere di stipulare atti o contratti in nome dell’Associazione. In caso di dimissioni del Presidente, il Consiglio provvede alla nomina o nuova elezione in seno al Consiglio stesso; fino a quel momento, le funzioni del Presidente dimissionario sono svolte dal Vicepresidente dell’Associazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vicepresidente dell’Associazione.

Art. 14 – Risorse economiche e finanziarie

Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da: a) contributi e quote associative; b) donazioni e lasciti; c) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi del Decreto Legislativo 117/2017. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche se in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione. L’anno sociale decorre dal primo settembre al 31 agosto.

Art. 15 – Bilancio

I documenti di bilancio dell’Associazione sono annuali e decorrono dal primo settembre di ogni anno. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo. I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall’Assemblea generale ordinaria entro il 30 novembre di ciascun anno, con le maggioranze previste dal presente Statuto. I medesimi bilanci vengono depositati presso la sede dell’Associazione almeno 10 giorni prima dell’Assemblea e possono essere consultati da ogni associato.

Art. 16 – Controversie e disposizioni finali

Tutte le eventuali controversie tra i soci e tra questi e l’Assemblea ed i suoi Organi saranno sottoposte alla competenza di tre Probiviri da nominarsi allo scopo dall’Assemblea, i quali giudicheranno “pro bono et aequo”, senza formalità di procedura. Per tutto ciò non espressamente previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.

Art. 17 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’Assemblea straordinaria con le modalità di cui agli art. 8 e 10 del presente Statuto ed in tal caso il patrimonio sarà devoluto ad altre associazioni che operino nello stesso settore di interesse di Aliestese o per finalità di utilità sociale.

Vittorio Veneto, 02 ottobre 2020

Il Presidente

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